Bando pubblico per la formazione di graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale

Il Comune di La Maddalena informa che è state approvata, con Determina Dirigenziale n.633 del 29.04.2024, la graduatoria definitiva, e le relative sub-graduatorie, riferite al “bando pubblico per la formazione di graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale”. In allegato le graduatorie.

Data:
9 maggio 2024

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Il Comune di La Maddalena informa che è state approvata, con Determina Dirigenziale n.633 del 29.04.2024, la graduatoria definitiva, e le relative sub-graduatorie, riferite al “bando pubblico per la formazione di graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale”. In allegato le graduatorie.

Si specifica che le sub-graduatorie servono solo al fine di rendere più agevole l'individuazione dei prioritari beneficiari nelle rispettive categorie.

PROSEGUIMENTO DELL’ITER AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE ai sensi della L.R. n. 13 del 1989

- verrà inviata dal Comune richiesta agli aventi titolo della documentazione ufficiale atta a comprovare la veridicità e la permanenza dei requisiti e delle condizioni di priorità a suo tempo dichiarati in domanda ai fini dell'iscrizione alla graduatoria generale permanente od alle relative sub- graduatorie particolari (art.15, comma 1)

- La richiesta verrà inviata tramite RACCOMANDATA (art.15, comma 2)

- Gli aventi titolo sono tenuti a presentare all’ufficio protocollo, entro il perentorio termine di 40 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita richiesta comunale, i documenti richiesti (art.15, comma 1)

- La mancata produzione nei termini della documentazione richiesta comporta l'esclusione dall'assegnazione cui la richiesta stessa si riferisce, pur senza influire sul mantenimento dell'iscrizione degli interessati alle graduatorie generali definitive (art.15, comma 3)

- Qualora venga accertata da parte del Comune la mancanza, anche sopravvenuta, nell’assegnatario di alcuno dei requisiti richiesti per l’assegnazione oppure la non veridicità delle dichiarazioni circa le condizioni di priorità a suo tempo poste a base della collocazione in graduatoria, il Comune stesso trasmette la documentazione alla Commissione, la quale provvede nei successivi trenta giorni all’eventuale esclusione del concorrente dalla graduatoria o all’eventuale mutamento della sua posizione nella graduatoria medesima, dandone notizia all’interessato. (art.15, comma 4).

Si precisa che verrà richiesta la documentazione ai primi 30 in graduatoria. In caso di assenza dei requisiti si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Si comunica inoltre che:

- in caso di incompletezza o di dubbia attendibilità dei dati relativi al possesso da parte dei concorrenti dei prescritti requisiti di reddito, le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie generali hanno la facoltà di avvalersi della collaborazione del Consiglio tributario e degli uffici del Ministero delle finanze, al fine di conseguire, ove opportuno, sentiti previamente anche i soggetti interessati, ogni utile e più probante integrazione anche documentale dei disponibili dati di capacità contributiva dei soggetti medesimi. (art.11, comma 1)

- è data facoltà agli Enti di espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare la sussistenza e permanenza dei requisiti (art.11, comma 3).

Ulteriori informazioni

Aggiornamento:
10/05/2024, 12:35

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