Ciascun partito o gruppo politico presente in Parlamento nonché i promotori del referendum possono designare presso ogni seggio due propri rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, per assistere alle operazioni di voto e di scrutinio.
Le designazioni dei rappresentanti di lista dovranno essere presentante presso l’Ufficio Elettorale.
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Aggiornamento:
28/05/2025, 09:54